

Sul web bisogna stare attenti perché incappare nel Codice Penale è più facile di quel che si pensa
Un innocuo gioco? Un simpatico scherzo? Una piccante vendetta?
No… un reato, punito dal Codice Penale con la pena della reclusione sino ad un anno.
Questo è la fittizia creazione di un account di posta elettronica a nome di altri, oppure – in alternativa – di un profilo internet usurpato ad una persona reale.
Il reato è quello previsto e punito dall’articolo 494 del Codice Penale, a tenore del quale: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno”.
In questo senso, del resto, si è più volte espressa la Corte di Cassazione, secondo cui: “Integra il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che crei un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese” (Cass. Sez. III Penale n. 12479 del 3 aprile 2012).
Non solo.
Secondo la stessa Corte di Cassazione, infatti, anche l’attribuzione a sé di un falso nome di persona immaginaria integra il reato di sostituzione di persona (Cass. Sez. II Penale n. 4250 del 1 febbraio 2012).
Attenzione quindi, anche perché tale reato è procedibile di ufficio, con la conseguenza che la semplice denuncia fa scattare il procedimento penale, senza che la eventuale persona danneggiata possa arrestarne il corso rimettendo la propria querela.
Ancor più di recente, invece, gli ermellini di Piazza Cavour (con la sentenza n. 18826 del 29 aprile 2013 emessa dalla Corte di Cassazione – Sez. V Penale) hanno ricondotto all’art. 494 del Codice Penale la vendetta ordinata da una dipendente nei confronti dell’ex datrice di lavoro, attraverso la divulgazione sulla chat telematica “Incontri by Supereva” del numero di utenza cellulare della malcapitata (con la quale aveva in corso una pendenza giudiziaria di natura civilistica), la quale di conseguenza ha cominciato a riceve, a tutte le ore del giorno e della notte, numerose chiamate e messaggi sms provenienti da vari utenti della chat, interessati ad incontri ovvero a conversazioni di tipo erotico.
Insomma, nel mondo del web occorre muoversi con i piedi di piombo, perché incappare nel Codice Penale è più facile di quel che si pensa.
Buona navigazione!
Federico Guidoni, Avvocato del Foro di Roma
(www.studiolegaleguidoni.it)
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