Roma, Imu e Tasi. Confermate per il 2015 aliquote e agevolazioni dello scorso anno

Pagamento dell'acconto entro il 16 giugno con modello F24
Redazione - 1 Giugno 2015

Si avvicina la scadenza del 16 giugno i pagamenti degli acconti dell’IMU (Imposta municipale unica) e della TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) 2015 che, per il Comune di Roma, conservano le stesse aliquote e agevolazioni dello scorso anno.

Ricordiamo che per il pagamento (il 50% dell’intero importo pagato nel 2014) va utilizzato il modello F24 o F24 Semplificato da pagare presso Uffici postali, Banche o on-line per chi è registrato al sito dell’Agenzie delle Entrate.

ATTENZIONE. Il Comune può ancora deliberare una eventuale modifica delle aliquote, in questo caso se ne dovrà tener conto in fase di pagamento del saldo del 16 dicembre, sempreché vengano pubblicate entro il 21 ottobre sul portale del federalismo fiscale.

TasseCasaEd ecco ora tutte le aliquote e altre informazioni utili sulle due tasse, tratte dal sito del Comune di Roma.

IMU

Aliquote:
5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate come A1, A8 e A9 con una detrazione pari a euro 200 annui;

6,8 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER con una detrazione pari a euro 200 annui;

7,6 per mille:
– per le unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie C1, C3, D8, utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell’IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo. Entro il 30 marzo dell’anno successivo all’applicazione dell’aliquota va presentata la relativa comunicazione utilizzando l’apposito modello;
– per i teatri e le sale cinematografiche;
– per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Entro il 30 marzo dell’anno successivo all’applicazione dell’aliquota va presentata la relativa comunicazione utilizzando l’apposito modello;
– per le unità immobiliari inserite nell’Albo dei “Negozi Storici” e nell’albo dei “Negozi Storici di eccellenza” di Roma Capitale;
– per le unità adibite a punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001,n. 170.
In quest’ultimo caso è necessario, entro il 30 marzo dell’anno successivo all’applicazione dell’aliquota, presentare la relativa comunicazione utilizzando l’apposito modello.

10,6 per mille per tutti gli altri immobili (compresi i terreni agricoli).

Dar Ciriola

Non versano l’IMU le seguenti tipologie di immobili:

– abitazioni principali e relative pertinenze non classificate come A1, A8 e A9;

– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (Decreto Interministeriale n.146 del 22/4/2008);

– la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

– l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

– l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

– l’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. (Per requisiti e condizioni vedi nota in fondo).

Modalità di pagamento e codici tributo IMU

Il pagamento dell’IMU può essere effettuato attraverso il modello F24 utilizzando i seguenti codici:
– Per le abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) 3912 (Codice Roma Capitale);
– Per i terreni 3914 (Codice Roma Capitale);
– Aree fabbricabili 3916 (Codice Roma Capitale);
– Immobili Categoria D 3930 (Codice Roma Capitale) 3925 (Stato).
In caso di D8 (solo per le autorimesse pubbliche) agevolate l’importo va versato esclusivamente allo Stato utilizzando il codice tributo 3925;
– Altri fabbricati 3918 (Codice Roma Capitale);

 Il codice Comune per Roma è H501

TASI

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo un’unità immobiliare; quindi, entro il 16 giugno sono tenuti al pagamento pro quota (20 % secondo quanto deliberato da Roma Capitale) anche gli inquilini, i comodatari e chiunque detenga a qualsiasi titolo un immobile. In questi casi le abitazioni, non possono essere considerate abitazione principale e pertanto applicano l’aliquota dell’0,8 per mille. La stessa regola si applica anche ad immobili diversi quali, negozi, botteghe, studi privati, ecc.

Le aliquote e detrazioni:

2,5 per mille per:
–  Abitazioni principali e relative pertinenze con l’eccezione degli immobili accatastati come A1, A8, A9.
– Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (Decreto Interministeriale n.146 del 22/4/2008);
– Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
– L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
– L’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. (Per requisiti e condizioni vedi nota specifica più avanti)

Alle unità immobiliari sopra indicate si applicano le seguenti detrazioni dell’imposta dovuta rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Attenzione: per il calcolo della detrazione spettante vanno sommate la rendite catastali dell’abitazione con quelle delle eventuali pertinenze.

110,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio, fino a 450,00 Euro;
60,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio, fra 451,00 Euro e 650,00 Euro;
30,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio, fra 651,00 Euro e 1.500,00 Euro.

1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate A1, A8 e A9 e per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

0,8 per mille per tutti gli altri immobili.

CASE ATER E ERP – Si rammenta che in caso di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ATER) e per gli alloggi Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) del Comune. l’aliquota da applicare è lo 0,8 per mille.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, il valore del 20% del tributo TASI è dovuto dall’occupante.

COMODATO D’USO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO

L’equiparazione all’abitazione principale sia per l’IMU che per la TASI dell’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, opera a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui.
L’equiparazione opera limitatamente ad una sola unità immobiliare e decorre dalla data di registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.
In questo caso, il soggetto passivo deve presentare l’apposita dichiarazione, unica per IMU e TASI, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di applicazione dell’aliquota.
Alla dichiarazione vanno allegati copia del contratto di comodato registrato e l’attestazione ISEE.

 Modalità di pagamento e codici tributo TASI

3958 per le abitazioni principali e relative pertinenze
3960 per le aree fabbricabili
3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
3961 per altri fabbricati (comprese le seconde case)
Il codice Comune per Roma è H501

Per i pagamenti dall’estero: c/c bancario presso la Unicredit Banca filiale 52 Tesoreria Comunale Via di Monte Tarpeo n. 42 – 00186 Roma – Cod. Fiscale 02438750586 Iban: IT69P0200805117000400017084 intestato a Comune di Roma.

Imu e Tasi 2015, il 16 dicembre la scadenza per il pagamento del saldo

Per il Comune di Roma sono confermate le stesse aliquote e agevolazioni dello scorso anno


Commenti

  Commenti: 4

  1. De Santis Giancarlo


    si, mi è stato particolarmente utile per la nota in testa alle detrazioni, perché seppure ovvia
    avevo qualche dubbio su come operare, la delibera comunale non era decisamente chiara.
    grazie


  2. Redazione, è tempo per un articolo-promemoria per il saldo 2015. Lo dico perché i vostri articoli sono ben fatti; c’è tutto il necessario, ma niente di superfluo. L’anno scorso l’articolo analogo uscì a novembre. A occhio mi pare che non ci sono modifiche o novità.

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