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Gli obblighi dell’impresa familiare per la normativa sulla Sicurezza

Articolo della rubrica, 81/08: La sicurezza del Lavoro

Buonasera dott. Dionisi avrei una domanda da porLe; sono titolare di una piccola impresa di pulizie insieme a mio marito e a mio genero.
Non abbiamo dipendenti e lavoriamo prevalentemente per privati e condomini.
Vorrei sapere se anche i familiari, sottoscritta compresa, sono soggetti alla normativa sulla Sicurezza ed in quali termini.
La ringrazio

Milena Ferraresi – Silos Cleaning snc

Non esistono vincoli familiari che mettono al riparo da infortuni ed incidenti sul lavoro, né tanto meno il familiare può ritenersi esente da misure di sicurezza se il suo datore di lavoro è il genero o la cognata: il Testo Unico della sicurezza ribadisce l’obbligo di prevenzione e protezione dagli infortuni a prescindere dalla posizione contrattuale (art. 1) oltre che dai rapporti di parentela come naturale.
Pertanto nel suo caso specifico avete l’obbligo di redigere un DVR (Documento di Valutazione Rischi) oltre che un POS (Piano Operativo di Sicurezza) anche di carattere generico: inoltre deve tenere un corso da RSPP (Responsabile della sicurezza) come datrice di lavoro e fornire la giusta formazione ai suoi familiari per quanto riguarda l’antincendio e il primo soccorso.
A sostegno di quanto detto le allego qui in fondo un chiarimento del Ministero del Lavoro circa gli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008.

A riscontro del quesito proposto, va preliminarmente osservato che l’art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l’impresa familiare come l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.
All’impresa familiare si applicherà quanto previsto dall’art. 21 del dlgs. 81/08, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, mentre laddove i componenti dell’impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.
In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.

Allego infine la circolare del Ministero del lavoro – Obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare (formato PDF, 10 kB).

Rubrica 81/08: La sicurezza del Lavoro, a cura del dott. Antonello Dionisi
Consulente & Coordinatore didattico della Sicurezza
349 55 76 835 – 06 22 48 36 62 – adionisinews@hotmail.com


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