Monopattini, il Comune vince la battaglia contro Lime: stop di 30 giorni confermato dal Tar

Respinto il ricorso del gigante delle due ruote a batteria: non ha rispettato l'obbligo di redistribuire i mezzi nelle periferie, abbandonando i quartieri popolari e affollando il centro.

La linea del Campidoglio sulla gestione dello sharing dei monopattini incassa un primo importante risultato giudiziario.

Il Tar del Lazio ha infatti respinto il ricorso presentato da Lime, confermando la sanzione decisa da Roma Capitale: trenta giorni di sospensione del servizio per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal bando comunale.

Una decisione che rafforza la posizione dell’assessorato alla Mobilità di Palazzo Senatorio, anche se la battaglia legale potrebbe non essere ancora conclusa. La società, infatti, potrebbe rivolgersi al Consiglio di Stato per il secondo grado di giudizio.

Al centro della controversia c’è il modello di distribuzione dei mezzi sul territorio cittadino. Secondo il Comune, gli operatori dello sharing devono garantire una presenza equilibrata dei monopattini, evitando che le flotte si concentrino quasi esclusivamente nelle aree del centro storico più frequentate da turisti e visitatori.

La prima sanzione e il problema della concentrazione in centro

La vicenda nasce nel 2024, quando le tre aziende che avevano ottenuto l’affidamento del servizio attraverso la gara pubblica furono sanzionate con una prima sospensione di sette giorni.

Il motivo era il mancato rispetto delle regole fissate dall’amministrazione capitolina sulla distribuzione geografica dei mezzi.

Il regolamento impone infatti agli operatori di assicurare una copertura uniforme della città, includendo anche i quartieri periferici e non soltanto le zone a maggiore redditività.

Secondo gli accertamenti effettuati dagli uffici comunali, i monopattini risultavano invece concentrati soprattutto nelle aree monumentali e all’interno del centro storico, dove il numero di corse garantisce maggiori guadagni, lasciando meno servite altre parti della Capitale.

Immagine di repertorio

Le nuove violazioni e il mese di sospensione

Dopo la prima contestazione, il Comune ha continuato a monitorare il servizio.

Dai controlli effettuati tra novembre 2023 e febbraio 2024 sarebbero emerse ulteriori irregolarità attribuite a Lime, con nuove violazioni contestate anche nel marzo successivo.

A quel punto Roma Capitale ha applicato la sanzione prevista per i casi di recidiva: trenta giorni di sospensione dell’attività.

Lo stop, però, non è stato immediato. L’amministrazione ha scelto di rinviare temporaneamente l’applicazione del provvedimento durante il periodo del Giubileo, valutando l’importanza del servizio di micromobilità in una fase caratterizzata da un forte aumento degli spostamenti di pellegrini e turisti.

Terminata la fase più delicata dell’Anno Santo, la sospensione è stata resa operativa.

Il ricorso di Lime e la decisione dei giudici

La società ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale, contestando la legittimità della seconda sanzione.

La tesi sostenuta dai legali dell’azienda era che il Comune non potesse utilizzare, ai fini della recidiva, violazioni commesse prima dell’effettiva esecuzione della precedente sospensione.

Secondo Lime, dunque, il secondo provvedimento sarebbe arrivato troppo presto rispetto al primo stop.

Una ricostruzione che il Tar del Lazio non ha accolto.

Per il Tar conta il momento della violazione

Nella sentenza i giudici amministrativi hanno chiarito che, ai fini della contestazione, ciò che rileva è la sequenza temporale dei comportamenti irregolari e non il momento in cui l’amministrazione conclude il procedimento e comunica formalmente la sanzione.

Accogliere la tesi dell’operatore, secondo il Tribunale, avrebbe creato una sorta di periodo privo di conseguenze durante il quale le società avrebbero potuto continuare a non rispettare gli obblighi contrattuali mentre gli uffici pubblici completavano verifiche e accertamenti.

Il collegio ha inoltre ritenuto legittimi i tempi scelti dal Comune, considerando corretto sia il lavoro istruttorio svolto dopo le osservazioni presentate dalla società, sia il rinvio dell’applicazione dello stop durante il periodo giubilare.

Una sentenza destinata a pesare 

La decisione del Tar rappresenta un passaggio importante nel rapporto tra amministrazioni pubbliche e grandi operatori della mobilità condivisa.

Il principio indicato dai giudici è chiaro: i servizi di micromobilità non possono seguire soltanto la logica della domanda e della redditività, ma devono rispettare gli equilibri territoriali stabiliti dai bandi pubblici.

Per Roma si tratta di un precedente significativo nella gestione dello sharing urbano, mentre per Lime resta aperta la possibilità di un nuovo capitolo davanti al Consiglio di Stato.

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