Roma, il Tar sostiene il divieto sulle aperture di nuovi negozi alimentari e souvenir in centro città

Una sentenza dei giudici amministrativi dà ragione al Comune

Il 1° ottobre 2024, il Tar del Lazio ha emesso una decisione significativa, respingendo il ricorso della Nala Srl che aveva tentato di avviare un’attività di vendita al dettaglio di generi alimentari nel cuore pulsante di Roma, il suo centro storico.

Questo provvedimento non solo conferma la visione del Campidoglio, ma sottolinea anche un impegno forte e deciso verso la salvaguardia di uno dei patrimoni culturali più preziosi al mondo, quello inserito nella lista UNESCO.

Nel dicembre 2023, l’amministrazione comunale aveva deliberato un divieto temporaneo di tre anni per nuove aperture di negozi alimentari nella Città Storica, rispondendo così alla crescente pressione turistica e antropica che rischia di compromettere l’integrità di questi luoghi iconici.

L’Assemblea capitolina ha approvato il “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali artigianali”, imponendo restrizioni severe che si applicano non solo ai nuovi negozi, ma anche ai trasferimenti di attività già esistenti, estendendo il divieto anche alla vendita di souvenir.

La Nala Srl aveva espresso il desiderio di aprire il suo punto vendita in via Capo le Case, un’arteria centrale della Capitale, ma la sua richiesta è stata prontamente bocciata dal dirigente del I Municipio di Roma. Di fronte a questo rifiuto, la società ha scelto di rivolgersi al Tar, contestando il regolamento comunale e il divieto di nuove aperture per i prossimi tre anni.

Nel ricorso, la Nala Srl ha sollevato una serie di obiezioni, richiamando anche l’articolo 41 della Costituzione, ma il Tar ha respinto ogni istanza, confermando la validità della scelta del Campidoglio di proteggere con rigore i beni della lista UNESCO.

I giudici hanno rimarcato l’importanza di tutelare siti di straordinario valore storico e culturale, sottolineando che tali misure sono necessarie per preservare un patrimonio di inestimabile valore identitario, un unicum a livello mondiale.

La sentenza del Tar mette quindi in evidenza come il divieto temporaneo di nuove aperture non abbia creato discriminazioni tra gli operatori commerciali, poiché ha tutelato i negozi già esistenti, introducendo un criterio oggettivo che si basa su dati temporali e operativi.


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