

Una sentenza del Giudice di Pace di Lecce accoglie il ricorso di un automobilista che avrebbe comunicato all'Ufficio di Polizia di non ricordare chi fosse al volante
Le multe elevate agli automobilisti per aver omesso di comunicare i dati del conducente al momento della commessa violazione, non prescrive particolarità formali per espletare l’incombenza legale. Ne consegue che anche la semplice comunicazione all’Ufficio di Polizia di “ non ricordare “ integra un comportamento ligio alla norma.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Lecce, Eleonora Dell’Anna, su un ricorso, predisposto dall’avvocato Francesco D’Agata, che ha sancito la nullità della multa e, quindi, l’annullamento della decurtazione dei punti e la non debenza della sanzione pecuniaria, a cui era andato incontro un automobilista a cui la Polizia aveva redatto un verbale per eccesso di velocità rilevato a mezzo autovelox senza contestazione immediata.
La proprietaria dell’autovettura sanzionata provava in giudizio di aver inviato al comando di Polizia Provinciale di Grosseto, in cui ha sede l’organo accertatore, un’ autocertificazione nella quale dichiarava di non essere in grado di ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento della presunta infrazione.
A giudizio dei verbalizzanti, così facendo, sarebbe stato disatteso, senza giustificato motivo, l’obbligo normativamente previsto ovvero l’invito di fornire all’Ufficio di Polizia, entro il termine stabilito, la comunicazione dei dati del conducente al momento dell’infrazione.
Accolto, dunque, il ricorso e le motivazioni in diritto del difensore. Il Giudice ha chiarito che l’operato del ricorrente non integra l’omissione prevista e sanzionata dal Codice della Strada, anzi, rappresenta un comportamento diligente, operoso e ligio alla norma.
La conclusione alla quale è pervenuto il Giudice di Pace di Lecce, bacchettando al contrario gli operatori del comando di Polizia, è quella di ritenere che “ la mancanza di ricordo, soprattutto in considerazione del tempo trascorso tra la violazione e la contestazione, non può essere esclusa a priori. Diversamente ragionando vi sarebbe il rischio di una sorta di costrizione, in capo al proprietario di una autovettura, affinchè dichiari, anche falsamente, dei dati al fine di evitare la multa”.
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