Municipi:

Condominio, che caos per il comune cittadino

Spesso solo comportamenti consolidati, ma le norme di legge chi le spiega?

In una via di Roma, l’amministratore condominiale del palazzo in cui abitava una signora, morta nel 2017,  scrive al figlio della signora che ha ricevuto una PEC da un legale, che rappresenta più condomini dello stabile, compresa la defunta.

Si sente offeso per il comportamento della defunta, che lui ha sempre rispettato, andando anche al suo funerale con una corona di fiori.

Il figlio legge e rilegge più volte la mail dell’amministratore (laureato e libero professionista). Confuso, cerca di ragionare.

Sua madre, morta da circa 6 anni, appartamento venduto, rispettata in vita dall’amministratore, corona di fiori al funerale, offeso dal comportamento di mia madre che nel 2023 incarica un legale che invia PEC.

Legale (Avvocato) che rappresenta (incaricato) dei condomini, rappresenta anche una persona deceduta che “avrebbe“  firmato l’incarico (forse non l’ha potuto firmare), invia PEC senza pensare, senza ragionare.

Ho pensato ad un film fantastico, forse qualche cosa non funziona nella vita reale, sicuramente la non professionalità di chi si dichiara professionista.

Portando avanti il ragionamento, il figlio decide di scrivere su alcuni aspetti particolari della vita condominiale.

Egli ha partecipato, negli anni, a tante assemblee condominiali, ha incontrato tanti condomini. Quante parole si sentono e di tutti i colori! Ci sono condomini che si spacciano come conoscitori “di tutto”, i famosi “tuttologi“. Fanno tenerezza e devono essere accettati per il buon vivere quotidiano.

Ma i professionisti, sono pagati, ma sono a conoscenza delle normative? Devono spiegarle al comune cittadino, che li paga?

Ne prendo uno a caso.

Dice che è avvocato, in realtà è solo dottore in legge, solo laurea magistrale, non avvocato. Amministra e gestisce centinaia se non migliaia di persone, nei tanti condomini a lui affidati.

Dovrebbe quindi spiegare, sempre,  al condomino che: l’assemblea di condominio, non è una riunione conviviale tra più persone, dove si chiacchiera, si scherza, si dialoga a gruppetti, magari si offende, si minaccia pure. L’assemblea condominiale è invece un organismo previsto dalla legge, l’unico contemplato espressamente dal Codice Civile, insieme all’amministratore, che è poi lui.

L’assemblea condominiale è l’organo deliberante, dotato dei poteri per decidere ed incidere, nel bene e nel male, sulla vita del condominio.

Volendo fare un paragone con un’altra istituzione, questa volta di tipo costituzionale, potremmo dire che l’assemblea è l’equivalente più modesta del Parlamento, in quanto rappresenta le persone che vivono in una medesima comunità ed è dotata del potere decisionale.

In assemblea si incontrano sempre e solo i proprietari degli appartamenti, dei box, dei posti auto. Solo loro, i proprietari, che vengono convocati. Perché ci si scorda, o si ignora, di convocare anche chi ha diritto a partecipare all’assemblea condominiale?  L’usufruttuario, il nudo proprietario, l’abitatore e il conduttore in caso di locazione, per quanto di competenza al diritto di voto.

L’amministratore, di solito, non apre l’assemblea se non si offre “il presidente di assemblea”.

Dovrebbe però spiegare al cittadino che la legge non prevede la figura del presidente dell’assemblea condominiale.

A seguito della riforma del 2012, non vi è più alcuna disposizione che disciplini il ruolo del presidente

dell’assemblea condominiale, che è un ruolo puramente facoltativo, nel senso che non vi è nessun obbligo di nominarlo. Se si desidera averlo, non si deve offrire, ma deve essere nominato direttamente dall’assemblea dei condomini. con la maggioranza numerica.

In aggiunta, la mancanza del presidente non determina l’invalidità dell’assemblea.

Dovrebbe anche spiegare che Il segretario, che serve per redigere un verbale, non deve essere richiesto dal presidente.

Anche per il segretario la legge non ne prevede la figura in assemblea; se si vuole nominarlo, deve esser nominato dall’assemblea dei condomini, così come avviene per il presidente.

Dovrebbe spiegare che la mancanza in assemblea di un presidente e di un segretario non inficia nella sottoscrizione del verbale di chiusura assemblea, che è perfettamente valido per aver valore di prova in futuro (si pensi ad eventuali contestazioni in merito alla corrispondenza dei fatti verbalizzati rispetto a quanto è effettivamente avvenuto). Dovrà essere solo sottoscritto da tutti i condomini partecipanti.


Questo articolo è stato utile o interessante?
Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento