Categorie: Ambiente Cronaca
Municipi: ,

Entra nella Costituzione la tutela dell’ambiente 

Ieri 8 febbraio 2022 con 468 voti a favore e uno solo contrario la Camera ha infatti approvato in via definitiva la riforma che modifica gli articoli 9 e 41 della Carta.

Essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti, il provvedimento entrerà quindi subito in vigore e non ci sarà bisogno di un eventuale referendum confermativo, possibile quando il testo ottiene soltanto la maggioranza assoluta.

In particolare la legge modifica innanzi tutto l’articolo 9, introducendo un terzo comma in base al quale, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamata nel secondo, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Viene poi inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

Viene poi modificato l’articolo 41 della Costituzione che regola l’esercizio dell’iniziativa economica.

In primo luogo, si interviene sul secondo comma, stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

Viene poi modificato il terzo comma, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Prevista infine una clausola di salvaguardia, in base alla quale la legge statale che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Come cambiano i due articoli della Costituzione

Ecco come cambiano i due articoli della Costituzione (In corsivo le novità).

Articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. la legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Articolo 41: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».


Questo articolo è stato utile o interessante?
Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙
Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati