Municipi:

Coronavirus, l’avvocato risponde

Breve vademecum giuridico sulle misure di contenimento dell'infezione

Le domande sono sulla bocca di tutti.

Cosa si può fare nel regime di emergenza sanitaria che stiamo vivendo?
Quali le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni fissate dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 e 11 marzo 2020 o di falsa autocertificazione?

Andiamo con ordine.

Innanzitutto, il consiglio e la direttiva generale è quella di stare a casa e di evitare tutti gli spostamenti non differibili od urgenti. Questi ultimi sono consentiti in ipotesi assolutamente tassative, ossia, le seguenti: “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Quindi, ci si può spostare solamente:

  • In caso di comprovate esigenze lavorative, autocertificabili;
  • Situazioni di necessità, tra cui rientrano senz’altro quelle legate all’approvvigionamento alimentare;
  • Motivi di salute, ossia, in caso di visite mediche improrogabili od altro.

Questa la lettera delle disposizioni normative. Quindi, tutto ciò che esula da tali ipotesi applicativa (come la famosa passeggiata al parco ed altro) rientra nella sfera di interpretazione degli operatori ed è, comunque, consigliabile evitare di abusare di questo “spazio interpretativo”.

I precetti normativi in questioni sono assistiti, innanzitutto, dalle sanzioni penali dell’art. 650 del Codice Penale, secondo cui: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Attenzione, si tratta di sanzioni penali, con ogni conseguenza del caso in termini di costi per la difesa, casellario giudiziale od altro.

In caso, invece, di falsa autocertificazione delle comprovate esigenze lavorative, si configura il reato di cui all’art. 483 del Codice Penale, a tenore del quale: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.
La autocertificazione in questione, infatti, come si può constatare dal format predisposto dal Ministero dell’Interno, prevede anche la sottoscrizione del Pubblico Ufficiale accertatore e, quindi, costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico.

Un’ultima notazione, le misure adottate dal Governo hanno piena copertura costituzionale, in quanto l’art. 16 della Costituzione consente limitazione alla circolazione delle persone per “motivi di sanità”.

Siamo in ogni caso, di fronte, a misure che ancora confidano nell’adeguamento spontaneo della popolazione, senza un eccesso di coercizione.

I prossimi giorni ci diranno se la strada è quella giusta.

Avv. Federico Guidoni
Studio Legale Guidoni
Via dei Rododendri n. 11 – 00171 Roma


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