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Memoria giudiziaria: sull’apologia del fascismo” tramite il saluto romano

Per completezza d’informazione riporto, di seguito, gli Articoli 5 della cosiddetta “Legge Scelba” e 2 della cosiddetta  “Legge Mancino”

29 Aprile 2016, Milano. 1.200 persone (leggi fascisti) si riuniscono per commemorare Sergio Ramelli,19enne militante del Fronte della Gioventù di Milano. ucciso nel 1975 e alla chiamata: ”Camerata Ramelli, Presente!” rispondono in coro “Presente!” e – come da macabro copione del tempo fascista che fu – fanno, per tre volte consecutive, il saluto romano.  Otto dei partecipanti alla manifestazione fascista saranno rinviati a giudizio per quel saluto a braccio teso, ai sensi delle Leggi Scelba del 1952 e Mancino del 1993 e verrà loro contestato il reato di “apologia del fascismo” per il quale saranno prima condannati e poi assolti.

Dopo quei due gradi di giudizio, la questione se quel saluto a braccio teso configuri, o meno, il reato di “apologia del fascismo” arriva al vaglio dei Giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione. La Suprema Corte – viste le decisioni contrastanti espresse in merito dal Tribunale Ordinario e da quello di Appello – chiama a decidere la Cassazione a Sezioni Riunite.

Ora, le Sezioni Riunite della Cassazione -. le cui Sentenze, come è certamente noto, non riformano la Legge (è un potere che solo spetta alla Corte Costituzionale, oltre che al Parlamento) ma fanno dottrina, ovvero possono essere richiamate ed applicate nel corso di Processi che insistano sulla stessa materia della Sentenza della Cassazione – hanno così stabilito nelle Motivazioni della Sentenza emessa il 18 Gennaio del 2024: Il saluto romano può essere reato, anche se fatto durante una commemorazione. A definire il reato concorrono la valutazione del contesto ambientale, della ripetitività del gesto, della valenza simbolica e la possibile emulazione.

Così spiega la decisione della Suprema Corte il Quotidiano La Stampa di Torino in un pezzo che riprende un lancio dell’Agenzia Giornalistica ANSA pubblicato il 17 Aprile scorso sul Sito web del Quotidiano:

“E’ quanto sostengono le Sezioni Unite della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui il 18 gennaio scorso hanno disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016. Una vicenda per la quale, precisa la Cassazione, la prescrizione è “maturata” nel febbraio scorso. Per stabilire la sussistenza di reato, in caso di saluto romano, osserva la Cassazione, il giudice deve “in concreto” e alla luce di valutazioni complessive, accertare “la sussistenza” di una serie di elementi, tra cui “il contesto ambientale, la eventuale valenza simbolica del luogo, il numero dei partecipanti, la ripetizione insistita dei gesti”, idonei a dare concretezza al pericolo di “emulazione”. Nella sentenza i Supremi giudici affrontano anche il tema del “saluto” in caso di commemorazioni. La Cassazione esclude che “la caratteristica ‘commemorativa’ della riunione possa rappresentare fattore” di “automatica insussistenza del reato”. Nell’atto gli ermellini ribadiscono quanto avevano affermato nel giorno della sentenza: la risposta “alla chiamata del presente” e il saluto romano “integra il delitto previsto” dall’articolo 5 della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista “ove, avuto riguardo alle circostanze del caso” costituisca un concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista. Questa condotta, inoltre, “può integrare anche il delitto di pericolo presunto, previsto” dall’articolo 2 della legge Mancino sui crimini d’odio “ove tenuto conto del contesto” sia espressione “di manifestazione delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi” che hanno tra i loro scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. I difensori degli imputati nel giorno della sentenza avevano sottolineato come la decisione degli ermellini sancisse che il saluto fascista “non è reato a meno che ci sia il pericolo concreto di ricostituzione del partito”. Una posizione ribadita anche alla luce della lettura delle motivazioni. “Le Sezioni Unite confermano l’indicazione della necessità di verifica nel caso concreto del pericolo per l’ordine costituzionale – commenta l’avvocato Domenico Di Tullio – che, se non può essere escluso dalla finalità genericamente commemorativa, richiede certo modalità e caratteristiche che esulano dalle circostanze usuali, composte e solenni, della cerimonia del Presente e dal saluto romano a fini commemorativi in essa adottato”..

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  • Per completezza d’informazione riporto, di seguito, gli Articoli 5 della cosiddetta “Legge Scelba” e 2 della cosiddetta  “Legge Mancino” relativi al reato di “apologia del fascismo”.

Legge 20 Giugno 1952, n. 645, recante: “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo) della Costituzione” (c.d, “Legge Scelba”).
Articolo 5:
“(Manifestazioni fasciste) Chiunque  con  parole,  gesti  o  in  qualunque  altro  modo compie pubblicamente  manifestazioni usuali al disciolto partito fascista e’ punito  con  l’arresto  fino  a  tre mesi o con l’ammenda fino a lire cinquantamila.”.
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Legge 25 Giugno 1993, n. 205, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” (c.d. “Legge Mancino”) – Articolo 2:
“Art. 2

Disposizioni di prevenzione

1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila 2.

2. E’ vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno 2.

3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all’articolo 18, primo comma, n. 2-bis) 3, della legge 22 maggio 1975, n. 152 si applica la disposizione di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 4.”


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