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Addio alla mai amata DIA: arriva la SCIA

Arrivano le insperate semplificazioni per il comparto edile e in questo riquadro la Dichiarazione di Inizio Attività lascia il campo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività

La Segnalazione Certificata di Inizio di Attività sostituisce ogni autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente da accertamento di requisiti. Inoltre non si applica in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La Segnalazione deve essere integrata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. I pareri di enti sono sostituiti da autocertificazioni, salvo le verifiche successive degli enti.

L’attività può essere iniziata subito.

L’amministrazione ha 60 giorni per contestare la regolarità della Segnalazione e fermare i lavori.

Decorsi i 60 giorni, può intervenire solo in presenza di gravi danni per il pubblico interesse.

La SCIA si applica quindi ad interventi soggetti a mero accertamento di requisiti, quindi non può applicarsi a interventi che presuppongono un giudizio discrezionale dell’organo di controllo. In genere si ritiene che un nuovo edificio debba essere controllato non solo sui requisiti (rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie) ma anche in relazione al suo inserimento nel contesto urbano. Ciò richiede un giudizio discrezionale. Tuttavia esiste anche una linea opposta, che è rappresentata da sentenze che hanno deciso che il progetto di un edificio rispondente a norma non può essere respinto per ragioni estetiche.

I titoli abilitativi in edilizia sono, oltre l’attività libera, la Comunicazione, la Segnalazione (SCIA), il Permesso di costruire.

Forniamo uno schema semplificato dei vari casi, per facilitare la comprensione del sistema SCIA:

Manutenzione ordinaria: libera, non occorre comunicare l’inizio lavori al Comune.
Manutenzione straordinaria senza interventi sulle strutture: ai sensi della legge 22.5.2010 n.73, art.5, è soggetta a Comunicazione al Comune dell’inizio lavori con i dati identificativi dell’impresa e con una relazione tecnica con progetto dei lavori "a firma di un tecnico abilitato il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa ne’ con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo."
Manutenzione straordinaria su beni con vincolo storico-artistico o paesaggistico: ai sensi della legge 73/2010: Comunicazione con nulla-osta della soprintendenza o di altro Ente competente.
Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture: SCIA.
Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture, ma su beni vincolati: non si può utilizzare né la DIA, ovvero la Dichiarazione di Inizio Attività, (per gli interventi sulle strutture) né la SCIA (per la presenza del vincolo): perciò non resta che il Permesso di costruire.
Ristrutturazioni che non modificano l’edificio ai sensi art. 10 TUE.: è applicabile la SCIA sempre che l’edificio non sia soggetto a vincoli.
Ristrutturazioni con modifiche ai sensi art.10 TUE: dovrebbe occorrere il Permesso di costruire; la SCIA non sembra applicabile perché le modifiche possono richiedere un giudizio discrezionale, che supera il mero accertamento di requisiti.
Nuove costruzioni: Permesso di costruire.

A cura di Consulenza sulla Sicurezza srl – via Francesco Tovaglieri 17 – 00155 Roma (tel. 06-23240006) www.consulenzasullasicurezza.it

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