

I comportamenti del Comune e quel che prevede la Convenzione. Dubbi e domande che richiedono un chiarimento
Nel luglio 2014 il Tar del Lazio ha condannato il Comune di Roma a risarcire ben 750.000 euro alla Ecopark S.r.l. per la mancata realizzazione del Pup di via Giulio Agricola. Pur non essendo dei giuristi di professione, abbiamo cercato di capire come si è potuti arrivare a un simile giudizio e a un simile danno per le esangui casse capitoline.
Da quel che si evince dalle motivazioni addotte dai giudici e dalla cronaca che essi fanno, il contendere fra la società ricorrente e il Comune è avvenuto sul terreno sdrucciolevole delle reciproche inadempienze. I legali capitolini hanno cercato di contrapporre alle dettagliate e documentate accuse della Ecopark circa gli inadempimenti comunali alcune inadempienze della ricorrente. Alla fine il Tar ha evidenziato quanto segue:
“Orbene, le ragioni giustificative addotte dal Comune appaiono del tutto insufficienti ad escluderne la responsabilità. Si è già detto della irrilevanza, ai fini di che trattasi (ferma restandone l’assoluta rilevanza politico – sociale), delle opposizioni dei cittadini o di loro comitati. Quanto alla condotta della ricorrente, il Comune rileva esclusivamente una tardiva produzione della polizza a copertura dei 63 platani (prodotta il 3 giugno 2010 avendo per detta ragione l’amministrazione diffidato la ricorrente a voler sospendere i lavori il 12 maggio 2010), la comunicazione della ricorrente in data 11 gennaio 2012 con cui rappresentava agli enti interessati di non aver preso possesso dell’area oggetto di O.S.P. rilasciata dal Comune per la presenza di persone che impedivano l’accesso al cantiere pur in presenza di cospicue forze di polizia e la tardiva produzione di elaborati a seguito dell’ottenimento del nulla osta definitivo della Soprintendeza speciale per i beni archeologici di Roma. Elementi questi che non appaiono sufficienti per escludere la responsabilità del Comune, piuttosto segnando la presenza di una sorta di minimo concorso di colpa della stessa ricorrente”.
Ma la pietra tombale sul comportamento del Campidoglio i giudici la mettono rilevando che “Ove, infatti, l’amministrazione avesse ritenuto suo interesse pervenire alla realizzazione dell’opera, imputando se del caso alla condotta della ricorrente i ritardi allo stato realizzati, non avrebbe certamente dato mandato di pervenire ad un componimento bonario. Un componimento bonario altro non è, in disparte quanto spettante alla ricorrente, che la rinuncia alla realizzazione dell’intervento di che trattasi”. Ovvero quasi un’ammissione di colpa. Tanto più che, rileva sempre il Tar, nella mozione, definita “illuminante”, del 15 novembre 2012 con cui l’assemblea capitolina votava per lo stralcio del Pup, si dava atto alla Ecopark di aver fatto le cose a puntino “senza imputare formalmente alcunché alla condotta della ricorrente”.
La cosa che salta agli occhi in questa vicenda è che la Convenzione stipulata fra Comune ed Ecopark S.r.l. per la realizzazione del Pup recita all’articolo 25 intitolato “Revoca” che “oltre nei casi previsti negli articoli precedenti, la convenzione potrà essere revocata dal Comune, con decisione motivata, in qualsiasi momento, prima del trasferimento a terzi del diritto di superficie, relativamente ai posti auto pertinenziali e prima della scadenza della convenzione relativamente ai posti auto a disposizione dei privati, previo preavviso di almeno un mese, nei seguenti casi… ”. Tra questi casi al comma “4) Pubblica necessità” recita: “In caso di pubblica necessità, determinabile ad insindacabile giudizio del Comune su conforme deliberazione, anche per esigenze connesse con la mobilità ed i trasporti cittadini, il Comune potrà revocare la convenzione rimborsando al concessionario una somma corrispondente al valore di stima delle opere eseguite maggiorata del 10% a titolo di compenso per mancati utili”.
Nel caso in questione non sarebbe immaginabile la cifra di 750.000 euro accollata dal Tar alle casse comunali. Le opere eseguite dalla Ecopark erano state ben poca cosa.
Sorgono perciò naturali alcune domande: come viene fuori questa cifra? Perché il Comune ha cercato il “componimento bonario” traccheggiando in contorcimenti politici inutili e dannosi – compresa la tafazziana e ‘’illuminante”, dal punto di vista del contenzioso legale, mozione consiliare surricordata – non ha imboccato la strada limpida della revoca della convenzione? C’era forse già stato il “trasferimento a terzi del diritto di superficie relativamente ai posti auto pertinenziali”?
Sono domande che richiederebbero una risposta dai responsabili capitolini. Anche per fugare il sospetto che gira fra la gente che ci si sia comportati in modo così maldestro per facilitare il ricorso della Ecopark. Anche per questo fra i residenti del martoriato viale c’è chi vuole promuovere un’iniziativa per chiedere chiarimenti su questa disgraziata vicenda.
Così come appare singolare che il Tar abbia considerato “peccati veniali” le inottemperanze della Ecopark e non abbia neppure preso in considerazione il fatto che il 10 maggio del 2010 (vedi foto) non furono soavemente espiantati ma selvaggiamente abbattuti molti di platani recando un grave danno all’ambiente.
Sta di fatto che l’incompetenza politica e amministrativa, politicamente bipartisan, ha dato luogo a un danno erariale per tutti i contribuenti romani mentre il viale rimane ferito dalle pesanti tracce del cantiere. E ci vorranno altri soldi pubblici per rimetterlo a posto e restituirlo ai cittadini.
Non sarebbe giusto che a pagare sia chi il danno l’ha provocato e non coloro che l’hanno subito?
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