

Qualche informazione in più, ma non consigli, in vista del voto, per sapere come funziona questa istituzione
L’Unione Europea è un’organizzazione internazionale di integrazione economica e politica che nasce dal processo avviato negli anni Cinquanta con l’istituzione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA).
La sua formazione sotto il nome attuale si deve al trattato di Mastricht (1992).
L’Unione Europea è formata da 28 stati, 10 dei quali non adottano l’Euro quale valuta ufficiale.
I 28 stati, cominciando da quelli appartenenti alla cosiddetta “eurozona”, sono i seguenti:
Germania
Francia
Italia
Spagna
Paesi Bassi
Belgio
Grecia
Portogallo
Austria
Finlandia
Slovacchia
Irlanda
Lettonia
Slovenia
Cipro
Estonia
Lussemburgo
Malta
Regno Unito (questi tre paesi godono di una speciale deroga al trattato di Mastricht
Danimarca che li esime dall’obbligo formale di aderire alla divisa comune consentendo
Svezia loro di mantenere la valuta nazionale)
Polonia
Romania (questi sette paesi sono destinati a confluire
Repubblica Ceca nella zona euro non appena la verifica dei
Ungheria parametri macroeconomici stabilita nei trattati
Bulgaria ne consentirà l’ingresso)
Lituania
Croazia
L’Unione Europea si avvale delle seguenti istituzioni:
1) Consiglio europeo (presidente: H. Van Rompuy)
2) Parlamento europeo (presidente uscente: M. Schultz)
3) Consiglio (dei Ministri) dell’Unione europea (presidente uscente: M. Samaras)
4) Commissione europea (presidente uscente: J. M. Barroso)
Si avvale altresì di organismi giudiziari (Corte di Giustizia, Corte dei Conti, Mediatore europeo), consultivi (Comitato economico e sociale, Comitato delle Regioni), finanziari (Banca centrale europea, Banca europea per gli investimenti, Fondo europeo per gli investimenti, Fondo europeo per la stabilità finanziaria) e altri (Servizio europeo per l’azione esterna, Garante per la protezione dei dati).
Questa architettura si fonda prevalentemente sul “triangolo istituzionale” costituito dal Parlamento, dal Consiglio (dei Ministri) e dalla Commissione.
Tra le istituzioni della U.E., secondo l’impostazione corrente (con qualche dubbio, data la sua natura strettamente politica), si fa rientrare anche il Consiglio europeo.
1) Il Consiglio europeo è istituzione esterna e non permanente della U.E.
Si può definire come l’incontro periodico, senza una cadenza prestabilita e fuori del contesto comunitario, dei capi di governo o capi di Stato (nel caso della Francia) appartenenti alla U.E.
Si tratta di un incontro al più alto livello che si propone di esaminare le varie problematiche legate all’Europa allo scopo di implementare la cooperazione politica. La sede delle conferenze, di norma, è una delle città della Unione. Il trattato di Lisbona (2009) sostituisce la normativa precedente (che prevedeva un presidente eletto a rotazione con durata semestrale) stabilendo un mandato di due anni e mezzo.
Il Consiglio europeo propone la nomina del presidente della Commissione europea (che deve essere approvata dal Parlamento), tenendo conto dell’esito delle elezioni europee come sancisce il trattato di Lisbona.
*Attenzione a non confondere il Consiglio europeo con il Consiglio (dei ministri) dell’Unione Europea e con il Consiglio d’Europa. Quest’ultimo non è organo della U.E. ma una organizzazione internazionale autonoma con sede a Strasburgo (a due passi dal Parlamento europeo) il cui fine è la promozione dei diritti dell’uomo e la difesa dell’identità culturale europea.
2) Il Parlamento europeo è l’assemblea legislativa dell’Unione, unica istituzione ad essere eletta a suffragio diretto dai cittadini appartenenti alla comunità. I suoi lavori hanno luogo in sedi diverse. Le sessioni plenarie si svolgono sia a Bruxelles che a Strasburgo (in quest’ultima solo una volta al mese, dal martedì al giovedì); le riunioni delle commissioni, invece, hanno luogo sempre a Bruxelles. Il Segretariato Generale e gli uffici amministrativi hanno sede a Lussemburgo.
Per rispettare il limite dei 751 seggi imposto dal trattato di Lisbona, entrato in vigore dopo le elezioni di giugno 2009, e consentire una adeguata rappresentanza della Croazia (nuovo partner da quest’anno), 12 stati membri dovranno rinunciare a un seggio e a nessuno stato se ne potranno assegnare di nuovi. I seggi sono ripartiti in base alla popolazione di ciascuno stato. All’Italia spettano 78 deputati.
Il Parlamento europeo non ha potere d’iniziativa legislativa. Esercita il controllo politico sugli atti della Commissione; esamina e approva le proposte di legge (non tutte) della Commissione (unitamente al Consiglio dei Ministri dell’Unione); approva il bilancio annuale dell’Unione (sempre assieme al Consiglio); approva la nomina del Presidente della Commissione europea (proposta dal Consiglio europeo) e dei Commissari; istituisce commissioni d’inchiesta.
Come si vede il potere di decisione sulle leggi presentate dalla Commissione è condiviso tra Parlamento e Consiglio, il quale ultimo costituisce una sorta di seconda Camera all’interno di un sistema di bicameralismo imperfetto.
Con il trattato di Lisbona le procedure di formazione, che iniziano con la proposta di legge avanzata dalla Commissione, sono state ridotte a due. A tale semplificazione, almeno a livello di partecipazione attiva nel processo legislativo, ha corrisposto una significativa estensione dei poteri del Parlamento.
Con la prima procedura, detta “procedura legislativa ordinaria” (che sostituisce la cosiddetta procedura di “codecisione”), le leggi vengono adottate congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio conferendo lo stesso peso ai due organi. La procedura si applica in ambiti quali la governance economica, l’immigrazione, l’energia, l’ambiente, la tutela del consumatore.
Con la seconda, denominata “procedura legislativa speciale”, le leggi possono essere adottate solo dal Consiglio o, più raramente, solo dal Parlamento (non più da entrambe le istituzioni).
Il potere di intervento, quindi, vede prevalere ora l’uno ora l’altro organo.
La procedura si applica in materia di giustizia, affari interni, bilancio, fiscalità, sicurezza sociale, protezione dei lavoratori.
La stragrande maggioranza delle leggi è adottata con la procedura ordinaria.
3) Il Consiglio (dei ministri) dell’Unione Europea ha sede a Bruxelles. Ha il compito di approvare, congiuntamente al Parlamento europeo, le leggi proposte dalla Commissione e il bilancio annuale; di coordinare le politiche economiche degli stati membri; di definire e implementare la politica estera e di sicurezza comune; di concludere trattati internazionali; di adottare misure nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.
Il Consiglio è composto da un rappresentante (ministro nazionale) per ogni stato membro, scelto di volta in volta in funzione della materia da trattare. Se l’ordine del giorno, ad esempio, prevede l’argomento “ambiente”, al Consiglio parteciperanno i ministri dell’Ambiente; se prevede il tema “giustizia” vi prenderanno parte i ministri della Giustizia; e così via. Al Consiglio partecipa anche un membro della Commissione (quello competente nel campo).
Il Consiglio è presieduto a turno dal rappresentante di ciascun stato membro per la durata di sei mesi (alla fine di giugno 2014 finisce il mandato greco e inizia quello italiano).
4) La Commissione europea, anch’essa con sede a Bruxelles, è l’organo esecutivo dell’Unione ed ha l’esclusiva dell’iniziativa legislativa. Oltre a redigere le proposte di legge da presentare al Parlamento e al Consiglio, la Commissione controlla che le decisioni dell’Unione siano attuate correttamente e vigila sul come vengono utilizzati i soldi.
L’organo è formato da 28 membri, detti commissari (tanti quanti sono gli stati aderenti), compresi il presidente e l’alto rappresentante per gli affari esteri che ha funzioni di vice presidente. La scelta del presidente, fatta dal Consiglio europeo e approvata dal Parlamento, deve tenere conto, giusta trattato di Lisbona, dell’esito delle elezioni europee. Gli altri 27 commissari vengono scelti dai governi nazionali tra le personalità politiche di spicco del loro paese. Commissario europeo uscente per l’Italia è Antonio Tajani (!!). Mi espongo azzardando il nome di Massimo D’Alema quale prossimo Commissario per l’Italia.
La Commissione dura in carica 5 anni, come il Parlamento europeo.
((Da segnalare che, dato l’alto numero dei commissari derivante dall’allargamento dell’Unione, una norma del trattato di Lisbona, a decorrere dal 2014, ne stabiliva la riduzione a 2/3 attraverso un sistema di rotazione. Il Consiglio europeo, però, pronunciandosi contro tale norma, ha fatto rimanere invariato il numero (28) dei componenti )).
Precisazioni
La Corte di Giustizia, organismo giudiziario dell’Unione, ha sede a Lussemburgo. La Corte è chiamata a garantire l’osservanza del diritto nell’applicazione dei trattati della U.E.. L’organismo si articola nella Corte di giustizia propriamente detta, nel Tribunale e nei Tribunali specializzati.
La Corte di Giustizia della U.E. non va confusa con la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia (che dipende dall’ONU), né con la Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (che fa parte del Consiglio d’Europa) a cui, tra gli altri, si è rivolto Berlusconi (!!).
Per troika si intendono normalmente i seguenti organismi: Banca centrale europea (BCE), Fondo Monetario Internazionale (FMI) e Commissione europea. Le loro decisioni sono esecutive per tutti i paesi dell’Unione europea.
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