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Lo Statuto dei Lavoratori compie 45 anni

Il 20 maggio 1970, con 217 voti a favore e con la storica astensione del Pci, veniva approvata la legge n. 300

Il 20 maggio 1970, con 217 voti a favore e con la storica astensione del Pci, veniva approvata la legge n. 300, lo Statuto dei Lavoratori.

Il titolo del testo normativo è “Norme sulla tutela e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, una disciplina nata con l’obiettivo di salvaguardare i diritti nei luoghi di lavoro.

avantiLo Statuto ha compiuto 45 anni e riporta ormai le ferite procurategli dal Jobs e dalla tanto discussa riforma del lavoro firmata Fornero.

In occasione dell’anniversario moltissime sono state le manifestazioni sindacali in tutta Italia.

Cosa è rimasto di quello Statuto?

Statuto dei lavoratori

È il nome con cui è nota la l. n. 300/1970, contenente «norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». In materia di lavoro è, senza dubbio, la fonte normativa più importante nel nostro ordinamento dopo la Costituzione, che ha fissato i principi fondamentali della materia. La legge accoglie le motivazioni essenziali del progetto lanciato dal Congresso di Napoli della CGIL, del novembre 1952, quando per la prima volta G. Di Vittorio sollecitò l’approvazione di uno «Statuto dei diritti dei lavoratori». La ratio della l. n. 300/1970 va ricercata, infatti, nella volontà del legislatore di proteggere il prestatore come parte più debole del rapporto di lavoro, nella tradizionale linea di sviluppo del diritto del lavoro, permeata dall’esigenza di salvaguardare la pace sociale e l’ordinato perseguimento dell’unitario fine produttivo dell’organizzazione imprenditoriale. La legge si articola in 6 titoli, che racchiudono, nell’ordine, norme concernenti la libertà e dignità dei lavoratori (art. 1-13), la libertà sindacale (art. 14-18), l’attività sindacale (art. 19-27), disposizioni varie e generali (art. 28-32), il collocamento (art. 33-34), le disposizioni finali e penali (art. 35-41): norme quindi che da un lato si rivolgono alla tutela del lavoratore nel rapporto di lavoro e, dall’altro, sostengono l’organizzazione e l’attività del sindacato nel contesto aziendale. Il 1° dei 6 titoli disciplina: la libertà di opinione dei lavoratori (art. 1) e il relativo divieto di indagine da parte del datore di lavoro (art. 8); la tutela dei lavoratori contro ogni forma di controllo lesivo della loro privacy, attuato con modalità occulte o comunque invasivo della sfera della personalità morale (art. 2, 3, 4, 5, 6); la tutela in caso di contestazioni disciplinari (art. 7); la tutela alla conservazione della posizione di lavoro acquisita (art. 13); le attività culturali, ricreative e assistenziali (art. 11 e 12); la concessione di permessi agli studenti lavoratori; la tutela del diritto delle rappresentanze sindacali a controllare l’applicazione aziendale delle norme dirette a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica (art. 9). Nel 2° titolo, ai lavoratori è garantito il diritto di associazione e di attività sindacale (art. 14), con il relativo divieto per il datore di lavoro di inficiare la libertà e l’autonomia sindacale costituendo o sostenendo, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori (art. 17); è sancita la nullità di atti o patti posti in essere dal datore di lavoro avente finalità discriminatoria (art. 15) e il divieto, per il datore di lavoro, di erogare trattamenti economici di maggior favore (art. 16); il titolo si chiude poi con l’importante statuizione del cosiddetto «regime di stabilità reale» (art. 18). Il 3° titolo è interamente dedicato all’attività sindacale, attraverso la disciplina della costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (art. 19); del diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea (art. 20); il diritto di indire referendum su materie inerenti all’attività sindacale con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità produttiva e alla categoria interessata (art. 21); il diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro (art. 25); il diritto di utilizzo di un locale all’interno dell’azienda (art. 27); il diritto di raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo e collettaggio (art. 26). Il 4° titolo riveste una rilevante importanza nel sistema di garanzia della libertà e dell’attività sindacale prevista dalla legge in commento. L’art. 28 disciplina, in proposito, la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro posta in essere da quest’ultimo in qualsiasi forma, riconoscendo alle organizzazioni sindacali il diritto di chiedere la tutela giurisdizionale degli interessi collettivi violati da tale comportamento. Il procedimento previsto è particolarmente semplice ed efficace consentendo di ottenere celermente, laddove il giudice ritenga la sussistenza della violazione denunciata, l’immediata cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti dello stesso. Il 4° titolo prevede, inoltre, al fine di promuovere l’attività sindacale, appositi permessi per i dirigenti provinciali e nazionali delle associazioni abilitate alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali (art. 30) e il diritto a un periodo di aspettativa non retribuita, per la durata del mandato, per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, nonché a svolgere funzioni pubbliche elettive (art. 31). Il 5° titolo contempla norme in materia di collocamento (art. 33 e 34) ormai abrogate dall’art. 8 del d. lgs. 297/2002, nell’ambito di un intervento di più ampia portata volto a conferire maggiore organicità e coerenza al sistema normativo relativo alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro e ai servizi di promozione dell’occupazione. All’ultimo titolo dello statuto sono riservate la disciplina del campo di applicazione dello stesso (in particolare del 3° titolo) regolata all’art. 35 nonché la disciplina delle sanzioni penali per le violazioni dei precetti dello statuto (art. 38). La legge si chiude con l’abrogazione delle disposizioni contrastanti, fatte salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli e con il regime di esenzione fiscale per gli atti e i documenti necessari per l’applicazione delle norme statutarie, nonché per tutti gli atti e documenti relativi a giudizi nascenti dalla sua applicazione (art. 40 e 41).

(da www.treccani.it/enciclopedia/statuto-dei-lavoratori/)

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