

Dal 18 giugno 2013 in vigore le disposizioni in base alla legge n. 220/2012
Novità in vista nella gestione condominiale. A partire dal 18 giugno 2013 entrerà in vigore la nuova riforma del condominio, in base alla legge n. 220/2012, che prevede la variazione delle norme riguardanti gli amministratori, l’assemblee, la gestione economica e non solo.
Partiamo dal ruolo dell’amministratore. Per ricoprire questo incarico bisogna aver conseguito il diploma di scuola media superiore di secondo grado, ed inoltre avere seguito un corso di formazione certificato. La presenza dell’amministratore è prevista quando sono presenti almeno 8 condomini e il suo incarico dovrà avere la durata di due anni; il rinnovo è tacito salvo revoca dell’assemblea che può essere deliberata in qualsiasi momento dell’anno.
L’amministratore di condominio è tenuto anche a stipulare obbligatoriamente una polizza assicurativa per coprire la responsabilità civile di tutti quegli atti compiuti nell’esercizio del suo mandato. Gli oneri di questa polizza sono a carico dei condomini. In caso di lavori straordinari deliberati dall’assemblea, la polizza dovrà essere modificata e adeguata alle nuove esigenze.
Importante la novità che prevede l’apertura facoltativa di un sito internet del condominio (a spese dei condomini) dove poter verificare e consultare tutte le notizie utili oltre alla possibilità di consultare i rendiconti mensili, spese ed altro. Il portale condominiale dovrà essere aggiornato mensilmente e la password d’accesso stabilita a maggioranza durante l’assemblea.
Cambio di rotta anche sul possesso di animali domestici nei condomini. Non si potrà più vietare la loro presenza nelle abitazioni, facendo espresso riferimento a tutti gli animali di “compagnia”.
Inoltre la riforma prevede un abbassamento del quorum necessario per deliberare in assemblea. Adesso saranno necessari il 50%+1 dei votanti e dei millesimi, rendendo così maggiormente importanti nelle decisioni coloro che possiedono l’appartamento più grande.
Mentre per l’assemblea in seconda convocazione ci vogliono almeno un terzo dei condomini e dei millesimi, mentre prima questo minimo era richiesto solo per le delibere. Le impugnazioni delle delibere possono essere fatte solo dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti.
In conclusione evidenziamo l’importante obbligo dell’amministratore di chiedere il decreto ingiuntivo per i morosi, entro sei mesi dal consuntivo in cui sia indicata la spesa, e di redigere una contabilità trasparente, con registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota esplicativa della gestione. I condomini potranno verificare i giustificativi di spesa in ogni momento.
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