

La Cassazione rimanda in Appello un caso di occupazione abusiva, per verificare la reale indigenza del soggetto
Una madre assolutamente indigente con figlio a carico, che non è nelle condizioni di pagare un affitto al libero mercato e occupa per ciò un immobile popolare, potrebbe non aver commesso reato, qualora ricorrano le condizioni per lo stato di necessità.
Questo il reale principio pronunciato dalla Seconda Sezione penale della Cassazione il 26 settembre (sent. 35580), al di là delle strumentali prese di posizione politiche e dall’immenso polverone mediatico sollevato.
Il tutto deriva da una vicenda che ha come protagonista Giuseppa D.A., 39 anni, sola e con un figlio a carico, che ha occupato un’abitazione a Centocelle appartenente allo Iacp. La donna era stata condannata a una pena pecuniaria di 600 euro in primo grado il 4 febbraio 2005, sanzione confermata in secondo grado il 1 dicembre 2006.
Poi la decisione della Cassazione di rimandare il caso in appello, perché, a parere della Suprema Corte, non sono stati svolti gli opportuni accertamenti per verificare se ricorra o meno lo stato di necessità, causa oggettiva di esclusione del reato.
L’istituto è disciplinato dall’art. 54 c.p, il quale al primo comma recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo".
Senza entrare nel merito della norma, le condizioni da verificare sono tante, tutte devono essere concomitanti e ricordiamo che una di esse prevede la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
E’ proprio la sussistenza o meno di tale pericolo, che, afferma la Cassazione, non è stata verificata in primo e secondo grado, nel caso di specie in relazione allo stato di salute di madre e bambino.
Ecco la ratio del rinvio in appello.
La Cassazione ha però colto l’occasione per sottolineare un principio, ed è questa la vera notizia, estremamente importante. ”Rientrano nel concetto di danno grave alla persona – afferma la Corte – non solo la lesione della vita o dell’integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona". La Corte si riferisce a quei diritti garantiti dall’art. 2 della Costituzione.
Una protezione amplissima dunque, accordata al diritto all’abitazione, parificato dalla Suprema Corte, in occasione di questa sentenza, ai diritti inviolabili della persona.
Ricordando al legislatore, tra le righe, che spetterebbe a lui “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Ovvero il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Carta costituzionale.
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