Categorie: Sociale e Handicap
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Nuove norme sul welfare dalla finanziaria 2008

Ecco gli aspetti che riguardano più direttamente le persone con disabilità e i loro familiari

Il 24 dicembre scorso, in concomitanza con il definitivo varo della Legge Finanziaria per il 2008, il Senato ha approvato in via definitiva le nuove norme sul welfare. Come si ricorderà, il 23 luglio scorso era stato sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il Protocollo Welfare. La Legge approvata (n. 247 del 24 dicembre 2007) recepisce le indicazioni di quel documento in materia di mercato del lavoro, previdenza e pensioni, lavoro part-time e ammortizzatori sociali vari. Si riportano di seguito gli aspetti che riguardano più direttamente le persone con disabilità e i loro familiari.
Assegno mensile di assistenza

L’assegno mensile di assistenza (pari a 246,73 euro mensili nel 2008) spetta agli invalidi civili con una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74% e che non superino un reddito personale lordo pari a 4.238,26 euro annui. La norma istitutiva (Legge 118/1971) prevedeva come ulteriore condizione che queste persone fossero incollocate al lavoro. Una disposizione del 1996 (Legge 662, articolo 1, comma 249) impone che annualmente i titolari di assegno mensile di assistenza presentino una dichiarazione in cui confermano l’iscrizione alle liste di collocamento. La nuova norma (articolo 1, commi 35 e 36) ha abrogato quest’ultimo obbligo e ha modificato la norma istitutiva del 1971. La condizione non è quindi più di essere incollocati a lavoro, ma di non svolgere attività lavorativa. Questa condizione va autocertificata annualmente all’INPS.
Norme sul diritto al lavoro delle persone con disabilità

La Legge 247/2008 (articolo 1, commi 36-38) modifica una parte della Legge 68/1999 che tratta di diritto al lavoro delle persone con disabilità in particolare nella parte relativa alle convenzioni per l’inserimento lavorativo, aspetto su cui era intervenuta – con decise contestazioni da parte delle associazioni dei disabili – anche la cosiddetta Legge Biagi. Le convenzioni per l’inserimento temporaneo a fini formativi di persone disabili potranno ora essere stipulate anche con imprese sociali (Decreto Legislativo 155/2006) e datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione, oltre che con le cooperative sociali e liberi professionisti disabili.Viene poi introdotto un meccanismo per favorire ulteriormente l’assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento. Viene prevista l’opportunità di stipulare convenzioni tra centri per l’impiego, datori di lavoro tenuti all’obbligo di assunzione di persone disabili e soggetti destinatari (cooperative sociali, imprese sociali e datori di lavoro non soggetti all’obbligo di assumere). Vengono fissati dei limiti: le convenzioni non sono ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico previsto. Non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, o più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti. Inoltre la convenzione è possibile solo se c’è una contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte dell’azienda.Apposite convenzioni (tra uffici competenti, datori di lavoro obbligati, datori di lavoro destinatari) potranno essere stipulate nel caso in cui i datori di lavoro obbligati dimostrino particolari difficoltà nell’inserimento delle persone disabili nel normale ciclo produttivo (si pensi ad alcune lavorazioni in catena).
Sono fatte salve, in via transitoria, le convenzioni già in essere in forza della Legge Biagi (Decreto Legislativo 276/2003).Novità anche sul fronte degli incentivi nel caso di assunzioni di disabili a tempo indeterminato. L’agevolazione è diversa a seconda del grado di invalidità della persona assunta in forza di convenzioni e varia dal 25% al 60% del costo salariale.Confermato il rimborso forfetario delle spese per trasformare e adeguare il posto di lavoro o per l’uso di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche.
Part-time

La Legge 247/2007 (articolo 1, comma 44) introduce norme di maggior favore relativamente al passaggio dal lavoro a tempo pieno a quello parziale.I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’Azienda USL, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Meno impositiva è la norma relativamente ai familiari di persone con patologie oncologiche, o di lavoratori che assistano un familiare disabile (con handicap grave certificato e titolare di indennità di accompagnamento ): in questo caso è concessa solo la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La stessa opportunità è ammessa anche nel caso di handicap non grave (art. 3, comma 1 della Legge 104/1992), ma è limitata nel caso di assistenza ai soli figli di età non superiore ai tredici anni.

Fondo per le non autosufficienze

La Legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) aveva istituito il Fondo per le non autosufficienze, per supportare a livello locale l’assistenza a persone con grave dipendenza assistenziale. La Legge Finanziaria per il 2008 ha incrementato di 100 milioni di euro la dotazione per quest’anno che quindi sale a 300 milioni. Per il 2009 il Fondo sarà di 400 milioni di euro. La cifra viene considerata da molti analisti largamente insufficiente a coprire le necessità assistenziali delle persone con grave disabilità.

Fondo per la mobilità dei disabili

È stato istituito presso il Ministero dei Trasporti un nuovo "Fondo per la mobilità dei disabili" che, lungi da quanto farebbe supporre il nome, è destinato a finanziare "interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all’estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano". Come è facile intuire, non si tratta di interventi per la piena accessibilità al trasporto pubblico in condizioni di pari opportunità, ma piuttosto di interventi per carrozze ferroviarie (alcune già esistenti) usate prevalentemente per i pellegrinaggi gestiti da alcune associazioni. Il Fondo è finanziato con 5 milioni di euro nel 2008, e altri 3 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, ma vi possono confluire donazioni e sponsorizzazioni di privati o aziende.

5 per mille

È stato confermato lo strumento del 5 per mille Irpef pur limitando la spesa massima a 380 milioni di euro. Come si ricorderà ogni contribuente può destinare il 5 per mille delle imposte dovute allo Stato ad Associazioni ONLUS e di volontariato. Nel testo approvato sono presenti anche misure che dovrebbero rendere più rapida ed efficace la definitiva erogazione del 5 per mille alle associazioni.

Sordi e cellulari

La Finanziaria estende l’esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa sui cellulari anche ai sordi. In precedenza spettava solo agli invalidi ad "entrambi gli arti inferiori" e ai non vedenti.

Congedi e adozioni

La Legge Finanziaria interviene sul Testo unico sulla maternità e paternità (D. Lgs. 151/2001) rivedendo in modo più favorevole le disposizioni a favore dei genitori adottivi e affidatari. Con le nuove regole il congedo di maternità (5 mesi) può essere fruito dal momento dell’ingresso del minore nel nucleo; nel caso di adozioni internazioni viene ammessa la concessione anche prima dell’ingresso in famiglia nel periodo di permanenza all’estero dei genitori adottivi o affidatari per lo svolgimento delle pratiche burocratiche o di incontro con il minore. Del congedo di maternità può fruire in alternativa anche il padre.Il congedo parentale, invece, potrà essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore entro 8 anni dall’ingresso nel nucleo, entro la maggiore età.

Barriere e servizio civile

Fra le lacune più evidenti della nuova Legge finanziaria si segnala il mancato finanziamento della Legge 13/1989, quella che prevede il contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.Vi era inoltre una particolare attesa rispetto al Servizio Civile di cui si avvalgono molte associazioni per il supporto a persone con grave disabilità. Nelle versioni precedenti all’approvazione, era stata inserita una nuova regola che prevedeva che nell’ambito dei "fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale stabilita una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore dei progetti aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave". La disposizione avrebbe concesso di garantire lo svolgimento di un numero maggiore di giovani in servizio civile a favore delle persone con handicap grave. La norma proposta è stata soppressa durante l’ultimo esame della Camera

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