

Nuovo ostacolo per il progetto dello Stadio della Roma a Pietralata. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso dell’attività di autodemolitore e vendita ricambi auto di via degli Aromi 50, annullando la revoca delle autorizzazioni commerciali disposta dal Comune di Roma il 7 febbraio 2024.
La sentenza, pubblicata il 17 febbraio, rappresenta una battuta d’arresto per l’Amministrazione Gualtieri, che puntava alla riqualificazione dell’area in vista della costruzione del nuovo impianto giallorosso.
Il Campidoglio aveva giustificato la revoca delle licenze in seguito a un’ordinanza di demolizione d’ufficio per abusi edilizi riscontrati nell’area nel 2022. Secondo il Comune, infatti, un’attività economica non può operare in immobili non conformi alle normative edilizie e urbanistiche.
L’azienda ha però contestato il provvedimento, dimostrando che:
Non utilizzava più l’area oggetto dell’abuso edilizio al momento dell’accertamento;
Nel 2019, il Comune stesso le aveva assegnato nuove porzioni di terreno (particelle 90 e 97) per trasferire l’attività, garantendone la continuità.
Il Tar ha quindi riconosciuto l’incongruenza tra le azioni amministrative precedenti e la revoca delle licenze, stabilendo che il provvedimento del Comune era privo di una motivazione adeguata e non vi era nessun nesso diretto tra l’abuso edilizio e l’attività commerciale.
Insomma, con questa decisione, l’autodemolitore e vendita di ricambi potranno continuare a operare, creando un ulteriore intoppo per la realizzazione dello Stadio della Roma.
“La sentenza del Tar sul ricambista auto di via degli Aromi – ha detto all’Ansa – non tocca particolarmente la questione dello stadio della Roma, quantomeno per il momento.
L’assessorato, infatti, riconosce che la società ricorrente ha saputo dimostrare che l’attività si era spostata dalla particella dove il municipio aveva riscontrato l’abuso edilizio, togliendogli la possibilità di esercitare. La sentenza riconosce che quella particella è pubblica, rimuovendo di fatto un pezzo del problema”.
Inoltre Veloccia ribadisce quanto sostenuto già all’epoca della presentazione del ricorso, cioè che l’attività “esercita in detenzione precaria, su particelle comunali e la stessa sentenza del Tar mette nero su bianco che quella particella, la 138, è del Comune“. Come “anche le altre, dove la ditta continua a esercitare”. Quindi, di conseguenza “quando servirà per l’effettiva realizzazione del cantiere, allora si procederà a sgomberare così come per le abitazioni“.
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