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Un fondo regionale di garanzia per l’acquisto della prima casa

Per i cittadini privi di stabilità lavorativa, precari e a contratto

Il consiglio regionale del Lazio ha approvato, nel mese di dicembre 2005, la proposta di legge per l’istituzione di un Fondo di garanzia per l’accesso al mutuo per l’acquisto di immobili destinati a prima casa di abitazione, presentata dai consiglieri Giovanni Carapella, Simone Gargano, Domenico Di Resta, Ivano Peduzzi, Antonio Zanon.
Al fondo di garanzia regionale potranno accedere i cittadini privi di stabilità lavorativa, ovvero precari e/o contrattisti, che devono stipulare un mutuo per l’acquisto della prima casa. In questo caso la Regione Lazio assume il ruolo di avallante nei confronti degli istituti di credito.
Le motivazioni della legge sono state sottolineate in aula dalla relazione del consigliere Giovanni Carapella presidente della VIII Commissione Lavori Pubblici e Politiche della Casa che di seguito riportiamo insieme al testo della legge.

Relazione del consigliere Giovanni Carapella
La legge nasce dall’esigenza di facilitare la concessione da parte del sistema bancario di mutui finalizzati all’acquisto di alloggi destinati a casa di prima abitazione.
Il contesto sociale ci fa constatare che sempre di più sono coloro che pur lavorando con contratti di lavoro temporanei o flessibili (la legislazione vigente prevede lavoratori con contratti a contenuto formativo, a tempo parziale, a chiamata, temporaneo, modalità di lavoro di tipo coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite) vedano preclusa la via dell’accesso al credito.
La nuova legislazione sul lavoro ha sostanzialmente consentito alle imprese di poter disporre liberamente in tema di assunzioni e flessibilità. Le aziende infatti procedono alle assunzioni con contratti a tempo determinato ripetutamente e con piena discrezionalità.
Questa sola condizione è già sufficiente per rendere insicuro l’avvenire dei lavoratori a tempo determinato, che costituiscono pertanto una nuova classe sociale debole nel potere contrattuale e discriminata.
In tale contesto la possibilità di accedere al credito diviene elemento essenziale.
Le banche, infatti, pur dichiarando pubblicamente la propria disponibilità, hanno costruito una barriera insormontabile di norme che rendono difficile se non impossibile l’accesso al credito.
Con questa proposta di legge pertanto la Regione Lazio assume un ruolo fondamentale ponendosi al fianco delle migliaia di lavoratori precari nel territorio di competenza.
Finora la Regione ha erogato contributi a fondo perduto, concesso mutui con provvista agevolata e favorito la concessione di mutui agevolati da parte del sistema bancario.
Oggi con la costituzione di un apposito Fondo regionale di garanzia la Regione si impegna finanziariamente alla copertura delle rate di mutuo nei periodi di pausa di lavoro tra un contratto ed il successivo.
Un apposita delibera da adottarsi da parte della Giunta Regionale entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge definirà le modalità operative.

Il testo della legge

Art. 1 (Fondo di garanzia)
1. La Regione istituisce un Fondo di garanzia destinato a fornire le garanzie richieste dal sistema bancario per la concessione di mutui per l’acquisto di immobili destinati a prima casa di abitazione.
2. Possono beneficiare del Fondo di garanzia i soggetti che, pur svolgendo un’attività lavorativa, non sono in grado di prestare le garanzie di stabilità economica richieste dal sistema bancario per la concessione di mutui.

Art. 2 (Criteri e modalità)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, definisce con propria deliberazione criteri e modalità per l’accesso al Fondo di garanzia, tenendo conto che l’intervento regionale non può comunque superare l’importo di euro … per ciascun soggetto beneficiario.

Art. 3 (Gestione del Fondo di garanzia)
1. La gestione del Fondo di garanzia è affidata all’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.pA., istituita dall’articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, sulla base di un’apposita convenzione stipulata dalla Regione con la medesima Agenzia.

Art. 4 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri di cui alla presente legge gravano sugli stanziamenti previsti nel bilancio della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006 per il “Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata” di cui all’articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e successive modifiche.

Art. 5 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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