

Il Decreto Legge 112 del 25 giugno allunga la "vita" al documento di riconoscimento, con effetto immediato
Nuovi termini di validità delle carte di identità; sul Supplemento Ordinario n. 152 della Gazzetta Ufficiale del 25 giugno è stato pubblicato il Decreto Legge n. 112, relativo alla cosiddetta “Manovra economica” che tra le disposizioni destinate alla semplificazione, prevede che il termine di validità delle carte di identità passi, con effetto immediato, da cinque a dieci anni (art. 31 del D.L. 112/08).
Questa norma si applica non solo alle carte di identità che verranno rilasciate dal 25 giugno 2008 in poi, data di pubblicazione ed entrata in vigore della legge, ma anche a tutte quelle in corso di validità a tale data, per le quali dunque la scadenza deve intendersi automaticamente portata a dieci anni dal momento del rilascio. Senza
bisogno di doversi recare presso uno sportello anagrafico per il rinnovo.
Art. 31. Durata e rinnovo della carta d’identita’- Dl n. 112/2008
1. L’articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
2. La disposizione di cui all’articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d’identita’ in corso di validita’ alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d’identita’ della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
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