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Testamento olografo e sua eventuale impugnativa

È previsto dall'articolo 602 del codice civile e richiede tre requisiti formali essenziali affinché sia ritenuto valido

Il testamento olografo è lo strumento che consente ad una persona di disporre dei propri beni per quando avrà cessato di vivere, senza affrontare costi notarili nel momento in cui si redige.

È previsto dall’articolo 602 del codice civile e richiede tre requisiti formali essenziali affinché sia ritenuto valido: 1) deve essere scritto interamente di pugno dal testatore; 2) deve contenere la data (giorno, mese e anno); 3) anche la sottoscrizione deve essere fatta a mano. La mancanza anche di uno solo di questi requisiti rende nullo il testamento.

Il problema è che spesso ci sono delle contestazioni da parte degli eredi legittimi i quali, ritenendo che il testamento sia stato falsificato o redatto sotto condizionamenti illeciti, possono avviare un contenzioso giudiziario.

Ma cosa deve fare un erede che voglia contestare l’autenticità di un testamento olografo?

La prima fondamentale attività da compiere è quella di consultare un Avvocato il quale, dopo aver verificato i presupposti con l’ausilio di un consulente tecnico esperto grafologo, cercherà di risolvere la controversia, prima con il prescritto tentativo di mediazione e poi, in caso di esito negativo della conciliazione, promuoverà il giudizio civile dinanzi al Tribunale competente con l’azione di impugnazione per falsità, chiedendo al giudice di accertare che la grafia o la firma non appartengono al defunto.

Nel corso del giudizio, il punto centrale dell’istruttoria è rappresentato dalla consulenza tecnica d’ufficio (CTU) grafologica con il giudice che nomina un perito super partes incaricato di analizzare il documento contestato.

L’accertamento consisterà nel confrontare documenti di provenienza certa e sicura risalenti allo stesso periodo in cui il testamento sarebbe stato redatto, quali ad esempio lettere, assegni, atti pubblici o altre scritture autografe.

Il perito dovrà esaminare i tratti somatici della grafia, la pressione della mano, i ritmi di scrittura, i legami tra le lettere e le eventuali esitazioni, elementi che permettono di smascherare imitazioni o contraffazioni.

All’esito della C.T.U. e delle altre prove espletate, il Giudice emetterà poi la sentenza e, qualora venga accertata la falsità del testamento olografo, il documento verrà dichiarato nullo e privo di effetti giuridici.

In tal caso, la successione ereditaria si riaprirà secondo le regole della successione legittima, suddividendo la massa ereditaria tra i chiamati per legge.

Qualora, invece, il documento impugnato fosse dichiarato autentico, ossia riconosciuto redatto di proprio pugno dal de cuius, il testamento conserverà piena validità e la parte soccombente con molta probabilità verrà condannata al pagamento delle spese di giudizio.

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