

Lo ha stabilito in una recente sentenza il Giudice di Pace di Torre Annunziata (NA)
Il canone Telecom è illegittimo. Lo ha stabilito in una recente sentenza il Giudice di Pace di Torre Annunziata (NA), Giuseppe D’Angelo, con cui ha accolto la domanda di un utente telefonico, condannando il gestore alla restituzione dei canoni percepiti e al pagamento delle spese di giudizio. Il Giudice, dopo aver esaminato il disposto dell’art. 3 del D.P.R. n° 318/97 (che impone alla Telecom l’incarico di fornire "il servizio universale" su tutto il territorio nazionale) ha ritenuto che il servizio consiste nella fornitura di alcuni servizi, ma nella norma non viene nominato il canone di abbonamento. Il comma 4 infatti attribuisce il servizio alla società Telecom S.p.A. ed aggiunge che suddetto servizio viene effettuato dallo stesso gestore, ma dal 1° gennaio 1998, può essere espletato anche da altre società di telecomunicazioni.
L’onere del servizio universale, infatti, deve essere sopportato solo ed esclusivamente, come dice il legislatore:
dagli operatori che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni;
dai fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico;
dagli organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali.
"Gli utenti finali sono esclusi dall’onere di costi aggiuntivi, compreso il pagamento del canone di abbonamento richiesto dalla Telecom".
Il Giudice ha anche affrontato la problematica relativa alla validità ed efficacia della clausola contrattuale che impone il pagamento del canone all’utente; nella sentenza, si legge che il contratto di utenza telefonica intervenuto tra le parti è un contratto di adesione, con necessità, quindi, di verificare la eventuale vessatorietà della clausola che prevede il pagamento del canone di abbonamento, facendo riferimento all’art. 1469 bis del Codice Civile. Il Giudice ha evidenziato che la clausola predisposta dalla Telecom produce uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e che, al pagamento del canone, non corrisponde nessun servizio erogato da Telecom, giungendo all’assurdo pagamento del canone anche in un bimestre nel quale non vi sia stato alcun traffico telefonico.
La clausola contrattuale che prevede il pagamento di un canone fisso, prescindendo dalla tariffa per il servizio richiesto e dal traffico effettivamente erogato, è da considerarsi ingiusta e di natura vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis del Codice Civile e, quindi, è stata dichiarata inefficace.
Tale sentenza apre la strada a oltre 20 milioni di cause analoghe dinanzi ai Giudici di pace, da parte degli utenti Telecom ancora costretti a versare l’odioso canone. Se anche altri giudici concorderanno con la decisione del GdP di Torre Annunziata, svariati miliardi di euro dovranno uscire dalle casse dell’azienda telefonica per rientrare nelle tasche degli utenti.
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